Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono ben subordinare il recesso ad una prestazione, che può spesso trattarsi del pagamento di una somma di denaro, a carico della parte recedente. In questo caso, si parla di multa penitenziale, la cui disciplina è demandata ai commi 3 e 4 dell’art. 1373. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, stabilisce la legge, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È tuttavia fatto salvo ogni patto contrario.
La multa penitenziale non può essere confusa con la penale, dal momento che quella è una determinazione forfettaria del risarcimento del danno da inadempimento, mentre nel caso di recesso non si può affatto palare di inadempimento, ma di esercizio di un diritto potestativo.
Piuttosto, la multa penitenziale è il prezzo del recesso.
La multa penitenziale può essere stipulata in forma di caparra penitenziale.
La vicinanza di disciplina dei due istituti, infatti, è stata di recente esaminata dalla giurisprudenza che, dopo che per lungo tempo non aveva avuto modo di pronunziarsi sull’istituto, si è espressa precisando che la multa penitenziale, così come la caparra penitenziale assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte.