Multa dell’Antitrust al cartello del gpl. Il dito è puntato contro Eni, Butangas e Liquigas, che dal 1995 al 2005 avrebbero ritoccato a proprio vantaggio i listini del gas su tutto il territorio nazionale. I dirigenti si incontravano segretamente per concordare i comportamenti di prezzo delle rispettive aziende, poi ciascuno modificava i listini nella stessa misura e con un’analoga tempistica, allineandoli in maniera indipendente dalle variazioni di costo della materia prima.

Risultato: un rigonfiamento dei prezzi ingiustificato, di cui hanno fatto le spese i consumatori nella loro economia domestica. Adesso il patto segreto è stato punito con una sanzione di 4.888.121 euro per Butangas e 17.142.188 euro per Liquigas, mentre Eni, essendosi autodenunciata, è stata risparmiata.

Il prezzo del gas. Quello che noi paghiamo in bolletta è un costo determinato da numerose componenti, come il prezzo di approvvigionamento della materia prima, quello di trasporto dal luogo di produzione o dai campi di stoccaggio (5% della bolletta), quello di distribuzione lungo i gasdotti locali (14,5%), quello di stoccaggio (1,5%), quello di commercializzazione all’ingrosso (35%) e al dettaglio (4,5%) e altre imposte, diverse a seconda dell’area territoriale ma che principalmente sono rappresentate dall’imposta di consumo, dall’Iva e dall’addizionale erariale.

In seguito al processo di liberalizzazione, dal 1° gennaio 2003 il prezzo può essere determinato liberamente solo per quanto riguarda l’attività di approvvigionamento della materia prima e della commercializzazione al dettaglio. I costi per l’utilizzo delle infrastrutture invece (trasporto, stoccaggio, distribuzione) vengono definiti ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, così come il costo della materia prima in base alla quotazione dei prodotti petroliferi.

Di conseguenza, ciascun operatore può offrire soluzioni alternative ai propri clienti, ma per una maggiore tutela dei consumatori finali deve applicare un “prezzo di riferimento” agli utenti che non hanno ancora scelto un contratto diverso da quello in corso prima della liberalizzazione e ai clienti con consumi inferiori a 200 mila metri cubi annui.

Il prezzo di riferimento. E’ composto da una quota fissa e una variabile. La prima viene stabilita all’inizio di ogni anno termico (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo) e viene pagata a prescindere dal consumo, la seconda invece si applica ai metri cubi consumati nel periodo oggetto di fatturazione ed è articolata in otto scaglioni di consumo, con prezzi che si riducono man mano che aumenta l’utilizzo e che possono variare ogni tre mesi in relazione all’andamento dei prodotti petroliferi.

Il prezzo è espresso in euro al metro cubo e il consumo si somma di fattura in fattura, fino al riempimento degli scaglioni, per cui durante l’anno termico il costo applicato sarà differente in funzione dello scaglione raggiunto. In più, il prezzo è influenzato da altitudine, luogo geografico e potere calorifico, che determinano prezzi diversi da un comune all’altro.