Il trasferimento delle funzioni del mercato del lavoro (collocamento e operazioni connesse) dallo Stato alle Regioni avviene con D.Lgs 23/12/97 n. 469.

Formalmente esso si fa decorrere dal 26/11/99, a seguito del DPCM 5/8/99.

Natura delle competenze regionali
Il contenuto consiste nelle politiche attive del lavoro (iniziative volte ad incrementare l’occupazione) nella gestione delle liste di mobilità, e azioni di reimpiego, nella formazione, nonché nelle indicazioni relative ai criteri per la gestione del collocamento (es. determinazione dei requisiti dello stato di disoccupazione).

Centri provinciali per l’impiego
Sono istituiti e gestiti dalle Provincie, a seguito delle singole leggi regionali, ai fini dell’esercizio decentrato del collocamento (incontro domanda e offerta di lavoro), mediante un insieme di funzioni, quali:

a) la gestione dell’elenco anagrafico delle persone in cerca di occupazione (sostitutivo delle liste di collocamento ordinario e speciali, mentre continuano a sussistere quelle riferite ai disabili e ai lavori in mobilità. L’elenco è composto dai soggetti (anche comunitari ed extracomunitari muniti di permesso di soggiorno) di almeno 16 anni, che hanno dichiarato la loro disponibilità al lavoro, perché disoccupati, ovvero inoccupati o in cerca di un secondo lavoro;

b) la tenuta delle schede professionali, che riportano le esperienze professionali e formative maturate; esse sostituiscono il libretto di lavoro.

I centri esercitano anche la ricollocazione collettiva, la selezione del personale su richiesta consulenza a favore delle aziende.

Inoltre i centri sono destinatari di tutte le comunicazioni obbligatorie riferite alla costituzione, allo svolgimento e alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

Agenzie del lavoro
Sono state istituite dall’art. 4 del D.Lgs 10/09/03 n. 276, con lo scopo di creare un sistema pubblico-privato unico e coerente del mercato del lavoro, così superando il monopolio statale al riguardo, a favore dei disoccupati, dei soggetti alla ricerca della prima occupazione e delle fasce deboli.

L’attività delle Agenzie è sottoposta ad un apposito regime di autorizzazioni, di competenza dello Stato e talvolta delle Regioni, limitatamente alle intermediazione, ricerca, selezione e ricollocazione. E’ previsto anche l’accreditamento da parte delle Regioni, con riferimento alle funzioni da svolgere nel loro territorio.

In ogni caso, rimane fermo l’obbligo del collegamento con la Borsa Nazionale del Lavoro. Le norme della riforma sono, inoltre, presiedute da un nuovo sistema sanzionatorio.

Le Agenzie sono soggetti privati (società di capitale, cooperative aventi determinati requisiti e disponibilità di locali e professionalità idonei), che operano nel mercato del lavoro previa iscrizione, che segue la prevista autorizzazione ministeriale, nell’apposito Albo tenuto dal Ministero del Lavoro e composto di 5 sezioni.

Nella Sezione I sono iscritte le Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista, abilitate, cioè, allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e inizialmente a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing, abrogato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 – Art. 1, Punto 46, attuativa del “Protocollo welfare”). L’iscrizione vale anche per le attività di cui alle sezioni III, IV e V.

Nella Sezione II sono registrate le Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo cosiddetto specialista, abilitate cioè a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche consistenti nello staff leasing, superato per le ragioni anzidette.

Nella Sezione III sono iscritte le Agenzie di intermediazione, con possibilità di esercitare anche le attività previste per le agenzie registrate nelle sezioni IV e V.

La Sezione IV riporta le Agenzie di ricerca e selezione del personale.

La Sezione V raccoglie, infine, le Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Altri soggetti pubblici e privati abilitati all’esercizio della intermediazione
Premesso che l’intermediazione consiste nella raccolta dei curriculum dei lavoratori, nella preselezione del personale, a seguito di specifiche richieste, nonché nell’esercizio dell’attività normativa, i soggetti di cui trattasi appaiono numerosi:

– Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, senza scopo di lucro e con interconnessione alla Borsa Nazionale del Lavoro;

– Comuni, con l’esercizio senza fini di lucro e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 5, c. 1, lett. c, f, g (locali e professionalità adeguate, interconnessione con Borsa Lavoro, tutela diritti privacy lavoratori);

– Unione di Comuni, Comunità montane e Camere di Commercio;

– Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

– Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nei confronti dei propri associati

– Associazioni di livello nazionale che esercitano l’assistenza alle attività imprenditoriali e del lavoro, nonché gli enti bilaterali;

– Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro mediante una propria fondazione.

Per tutti devono ricorrere i requisiti dell’idoneità dei locali e delle professionalità, il rispetto della privacy e l’interconnessione con la Borsa del Lavoro.

Tutela dei lavoratori
Il D.Lgs n. 276/03 richiama un insieme di misure da osservare, che vanno dalla privacy, alle comunicazioni trasparenti riguardanti la ricerca e la selezione del personale, la ricollocazione professionale, l’intermediazione e la somministrazione.

Le comunicazioni e le informazioni a mezzo stampa o internet devono avvenire in maniera non anonima; le comunicazioni possono avvenire anche a cura dei potenziali datori di lavoro anche in forma anonima, purché siano veicolate da soggetti autorizzati o accreditati ovvero dai Centri per l’impiego (in questo caso in forma gratuita).

Gli editori e i gestori dei siti che pubblicano annunci, devono darne comunicazione entro 10 giorni al Centro per l’impiego.

Sono vietate le indagini discriminatorie (interdette le indicazioni di eventuali controversie con precedenti datori di lavoro).

E’ stabilito, infine, il divieto di oneri a carico dei lavoratori, con l’eccezione, previa norma contrattuale, per le alte professionalità ovvero per determinati servizi.