Sempre più diffuso nel mondo del lavoro è il contratto part time, cioè con un regime di orario globalmente ridotto rispetto a quello ordinario che consente di soddisfare le esigenze di flessibilità sia delle imprese che dei dipendenti.
Di esso, in particolare delle c.d. clausole elastiche nonché delle clausole flessibili, si è occupata la legge 247/2007 prevedendo importanti limiti all’autonomia negoziale delle parti in funzione di tutela del lavoratore.

Requisiti formali del contratto e tipologie di part time
Nel delineare le caratteristiche occorre sottolineare che il contratto di lavoro part-time deve contenere sia l’indicazione della durata della prestazione lavorativa sia l’orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno).
La forma scritta è obbligatoria ai fini della prova dell’esistenza della tipologia di contratto: il datore che non ottempera, infatti, a questa norma è passibile, su richiesta del lavoratore, a dover dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Compatibile con il contratto a tempo determinato, con quello d’inserimento e con quello di apprendistato, il part time può essere:
-di tipo orizzontale in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è quotidiana (ad esempio quattro ore piuttosto che otto, tutti i giorni);
-di tipo verticale in cui l’attività lavorativa è full-time ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio tre giorni a tempo pieno alla settimana);
-di tipo misto consistente in una combinazione delle due tipologie sopra descritte (ad esempio, in alcuni periodi dell’anno si può concordare una riduzione dell’orario di lavoro del 50%, in altri del 20%).

Diritti e doveri del lavoratore part-time
Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto a quello full-time per quanto riguarda il trattamento economico e normativo; tuttavia la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità, vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano diversamente.
Egli ha, inoltre, diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti, quali la durata del periodo di ferie annuali, la durata del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc.
A ciò si aggiunga che, se previsto dal contratto individuale, il dipendente part time ha diritto di precedenza nel passaggio al regime full-time, rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale e per le stesse o equivalenti mansioni.
Dal canto suo, invece, il lavoratore a tempo pieno ha diritto a essere informato, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell’intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione.

Clausole elastiche e Clausole flessibili
La Riforma ha previsto maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazioni supplementari e straordinarie, nonché per la stipulazione di clausole elastiche e di clausole flessibili.
In particolare, mentre le prime sanciscono la facoltà di variare il tempo lavorativo, aumentandolo, però solo rispetto alla tipologia di contratto part-time verticale o misto, le seconde conferiscono la possibilità di prevedere periodi diversi rispetto a quelli fissati negozialmente in ordine a tutte e tre le tipologie.